NORMATIVA F-GAS
Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova banca dati
I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2°C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050. Rispetto al 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati ed escluse le emissioni provenienti dall’agricoltura, del 60-61% entro il 2030.
I gas fluorurati o F-Gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni. I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, e il loro utilizzo è sicuro, per il basso livello di tossicità e infiammabilità. La maggior parte di essi però presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) fino a 23 mila volte superiore a quella della CO2. Gli F-Gas rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della UE ma dal 1990 sono cresciuti del 60%.
LA BANCA DATI F-GAS
Dal 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. n. 146/2018, che attua il Regolamento europeo n. 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra (F-Gas). Il nuovo decreto prevede alcune novità, fra le quali:
> creazione di una banca dati telematica per la raccolta dei dati relativi alle quantità di F-Gas vendute ed utilizzate dagli Operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità. A questa banca dati, gestita dalle Camere di Commercio, Persone e Imprese certificate dovranno comunicare – entro 30 giorni dall’intervento e per via telematica – le informazioni su installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas effettuate. Con la creazione della banca dati telematica scompariranno il Registro dell’apparecchiatura (cartaceo) e il portale ISPRA per la comunicazione annuale, entro il 31 maggio di ogni anno, delle emissioni di F-Gas in atmosfera.
> qualificazione entro 8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. di Persone fisiche ed Imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano già iscritte al Registro Telematico Nazionale. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione a Registro (previa notifica). Il termine degli 8 mesi per la qualificazione varrà anche per Persone ed Imprese che si iscriveranno da oggi in poi.
Le qualificazioni di Persone e Imprese ottenute ai sensi del Regolamento n. 842/2006 e del D.P.R. n. 43/2012 – abrogati dal D.P.R. 146/2018 – restano valide fino a scadenza naturale (i certificati delle Persone sono validi per 10 anni, gli attestati delle Imprese per 5 anni).
Con il Regolamento (UE) n. 517/2014, è cambiata l’unità di misura utilizzata per quantificare il contenuto di F-Gas negli impianti/apparecchi: si è passati dai chilogrammi alle “tonnellate di CO2 equivalenti”, intese come “quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale” (GWP, da Rapporto IPCC).
Questi i contenuti minimi di F-Gas in impianti/apparecchi che rendono obbligatori i controlli periodici e la tenuta del Registro dell’apparecchiatura:
> VECCHIO LIMITE = maggiore o uguale a 3 Kg (o 6 Kg, per apparecchi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali), secondo il Regolamento (CE) n. 842/2006;
> NUOVO LIMITE = maggiore o uguale a 5 tonnellate di CO2 equivalenti (o 10 tonnellate, per apparecchi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali), per il Regolamento (UE) n. 517/2014.
N.B.: le apparecchiature ermeticamente sigillate, ed etichettate come tali, contenenti F-Gas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente (prima il limite era quello dei 6 Kg), non sono soggette ai controlli delle perdite.
Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.
AGGIORNAMENTO 28/03/2019 VER1.6